Consulenze, Perizie Aerofotogrammetriche e Fotointerpretazione

Iscritto all'Albo dei Consulenti dell'Autorità di Bacino della Puglia - AREA 1SC

(Cartografia e identificazione dei sistemi territoriali e ambientali con l'uso del GIS, con esperienza almeno quinquennale)

Registrato alla rete professionale dei consulenti-tecnici.it

L'approccio rigoroso e accurato, per mezzo della aerofotogrammetria e della fotointerpretazione aerea consente di superare controversie in casi di sopraelevazioni, usucapione, superfetazioni, abusivismo edilizio / urbanistico, confini catastali, diritti reali etc., sedimentati nel corso dei decenni (cfr. in calce le note alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2300 del 17/03/2021*)

Il primo passo consiste nell'accertare il momento in cui avviene il cambiamento sul territorio, quindi offrire, a richiesta, una consulenza per l'acquisizione e ingrandimenti degli opportuni aerofotogrammi oltre alla certificazione della data precisa degli scatti. Molte volte questo già basta per risolvere la disputa.

Per esempio, risulta evidente la differenza nei fotogrammi sottostanti:
il vialetto è molto più breve nella immagine a sinistra rispetto al corrispondente nella immagine a destra 

  • TorreaMare1990

    Aerofotogramma del 1990

    Proprietà: Tecnologie Avanzate s.r.l. Autorizzazione: S.M.A. n.1014 del 17/09/1990

  • Torreamare2005

    Aerofotogramma del 2005

    Proprietà: Tecnologie Avanzate s.r.l. Autorizzazione: ex D.P.R. n. 367 del 29/09/2000

Altre volte, invece, occorre interpretare lo stereofotogramma e misurarne gli oggetti presenti sul territorio; Ad esempio nelle due immagini sottostanti, l'edificio nell'immagine a sinistra è più basso e meno articolato del corrispondente nell'immagine a destra. Solo con una ricostruzione precisa del corrispondente modello stereoscopico si potrà effettuare una restituzione tridimensionale e una misurazione della volumetria.

  • Barletta1983

    Aerofotogramma del 1983

    Proprietà: Blom CGR s.p.a. Autorizzazione: S.M.A. n.439 del 09/06/1983

  • Barletta2006

    Ortofoto del 2006

    Proprietà: SIT- Regione Puglia Autorizzazione: ex D.P.R. n. 367 del 29/09/2000

Ove fosse necessario, questa attività può sfociare in una consulenza tecnica di parte (CTP) da presentare al giudice , ovvero può essere utile al consulente tecnico d'ufficio (CTU) per espletare in maniera circostanziata la sua funzione. Egli sarà aiutato anche dall'anàglifo realizzabile in stereoscopia se necessario con metodo aerofotogrammetrico e fornibile a completamento dell'indagine. Inoltre è necessario ricordare che dal 20 marzo 2011 è entrata in vigore la normativa che prevede l’obbligatorietà della mediazione civile in diverse materie fra cui i cd. diritti reali ove è possibile fornire un servizio e un aiuto risolvente attraverso l'uso della aerofogrammetria.

In alcuni casi invece non ci sono oggetti sul territorio, ma solo modifiche territoriali operate dall'uomo come scavi, rilevati etc; sia in questo caso e sia dove occorra stabilire, per esempio, qual'è la direzione preferenziale delle acque meteoriche ed evidenziare quali sono le parti allagabili per evitare di costruire dei manufatti in aree a rischio, può essere utile l'uso delle fotografie aeree ovvero immagini satellitari.

Nell'immagine sotto a sinistra è presente la situazione della carta tecnica regionale (C.T.R.) del SIT-Regione Puglia in scala 1:5000, mentre a destra è presente uno studio  effettuato dallo specialista esperto in aerofotogrammetria alla scala 1:1000 dello stesso luogo (richiedi consulenza).

La freccia piena indica due punti omologhi sulla cartografia; le linee di impluvio, indicate dalle frecce orizzontali, seguono percorsi diversi in quanto la ricostruzione del modello digitale del terreno è avvenuta con una densità di punti topografici differente: maggiore nell'immagine a destra.

  • Idroregione2006

    Cartografia del 2006

    Proprietà: SIT- Regione Puglia

  • Idroregione2006

    Studio dedicato

    Elaborazione con metodo aerofotogrammetrico

Per chi abbia intenzione, invece, di insediare uno stabilimento industriale o acquistare un immobile e vuol sapere in anticipo se nella zona di interesse ci sia la presenza di questo tipo di vincolo, o altri riferiti a piani e/o programmi comunali o sovraordinati, può richiedere informazioni attraverso questo modulo.

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* Note alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2300 del 17/03/2021

Illuminante la recente sentenza n. 2300 del 17/03/2021 del Consiglio di Stato in materia di abusivismo edilizio e valenza probatoria delle riprese fotografiche dei luoghi (https://lexambiente.it/materie/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/15583-urbanistica-valenza-probatoria-delle-riprese-fotografiche-dei-luoghi.html).

In merito all’uso sempre più “dilettantistico” delle riprese aeree compreso quelle che scaturiscono da interpretazioni di servizi di mappe presenti sul web, il verdetto ha sancito alcuni punti cardine che vanno anche oltre i dispositivi legislativi a cui fa riferimento;

Per esempio il comma 1bis dell’articolo 9bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede che si possa desumere lo stato legittimo di taluni immobili anche dagli estratti cartografici (codesti sono mere interpretazioni del cartografo e tra l’altro collaudabili in presenza di una certa percentuale di errori ammessi dai capitolati) ma - come evidenziato al 3° capoverso del paragrafo DIRITTO della sentenza, ove si riferisce agli stralci cartografici della “ … zona vincolata come bosco dal Pianto Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato nel 2003 e inserita nel PRG del Comune di Xxxxx come “bosco coincidente” con le previsioni del PTCP ...” - nella realtà, risultano non sufficienti;

Inoltre, contrariamente a quanto postato da alcuni commentatori che applaudono alle tante sentenze che ammettono l'uso dei servizi WMS (tipo PCN) e servizi TMS (tipo Google Earth), di per sé, la ripresa aerea, sempre ammessa a norma dell'art. 234 C.P.P., può non essere idonea come evidenziato al punto 2 del paragrafo FATTO del giudizio del Consiglio di Stato in parola ove è sottolineato che “... pur rientrando le radure nella definizione di “bosco” o comunque tra le aree assimilate (Cassazione penale sez. III, 24 febbraio 2011, n.9690), il mero colore più scuro emergente dei rilievi aerofotogrammetrici del 2005 non poteva costituire, a giudizio del Collegio, indice dell’esistenza di vere e proprie essenze arbustive, diversamente da quanto prospettato dalla difesa comunale”;

Illuminante, dicevo, perché mette in evidenza, senza nominarlo, il ruolo del fotointerprete / restitutista / suggeritore che in questo caso è evidentemente mancato.

Infatti il punto 4.3 del dispositivo censura e riassume che “... Il margine d’incertezza relativo alla interpretazione delle riprese fotografiche dell’area, ostativo alla ricostruzione della situazione originaria dei luoghi, anteriore all’abuso contestato agli odierni appellati, avrebbe infatti dovuto precludere l’adozione di provvedimenti autoritativi, quali quelli impugnati in primo grado, impositivi di un obbligo di ripristino, in assenza di un previo approfondimento istruttorio in sede procedimentale, che nella specie non risulta adeguatamente svolto (Consiglio di Stato, sez. III, 4 giugno 2019, n. 3763)”.

La più semplice e raccomandabile delle soluzioni sarebbe stata l'invito all'uso della stereoscopia che oltre a permettere l'interpretazione radiometrica consente al cartografo di discernere la profondità, le altezze quindi e i volumi (un arbusto o un albero non sono appiattiti sul prato, ma si elevano rispetto ad esso)!